TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E FINALITÀ
Art. 1
Composizione e sede
La Confesercenti - Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi - Provinciale di Padova ha sede in Padova via Savelli nr.8
La
Confesercenti Provinciale, concorrendo i requisiti minimi previsti
dallo Statuto Nazionale e determinati dal relativo Regolamento di
attuazione, è la struttura territoriale di primo livello del
sistema Confesercenti.
La
Confesercenti costituisce sistema di rappresentanza generale delle
imprese e degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, con
particolare riferimento al settore del commercio, del turismo e dei
servizi, anche successivamente alla cessazione delle relative
attività.
Il
sistema della Confesercenti Provinciale è articolato in:
a)
Organizzazione territoriale;
b)
Federazioni Provinciali di categoria, che si organizzano per
macroaree, nell’ambito dei diversi settori individuati dal
Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale;
c)
Organizzazioni settoriali o tematiche quali:
-
il
Coordinamento provinciale dell’imprenditoria femminile;
-
il
Coordinamento provinciale dei giovani imprenditori;
-
la
Federazione dei Pensionati.
La
Confesercenti Provinciale è un’Associazione autonoma,
indipendente, apartitica e senza fini di lucro.
Art. 2
Scopi
La
Confesercenti Provinciale tutela e rappresenta gli interessi degli
associati, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione,
promuovendo il loro sviluppo professionale, economico e sociale;
Al
fine di attendere agli scopi suddetti:
-
attua localmente le direttive Nazionali e Regionali, coerentemente
con le analoghe funzioni svolte su scala nazionale dalla
Confesercenti;
-
elabora la politica sindacale a livello provinciale e decide le
conseguenti iniziative;
-
firma i contratti e gli accordi provinciali di carattere
confederale, d'intesa con le organizzazioni di categoria aderenti;
-
promuove e sostiene l'attività sindacale delle categorie
rappresentate;
-
vigila sull’attività delle organizzazioni territoriali di
categoria, in aderenza alle decisioni delle rispettive organizzazioni
nazionali;
-
assicura, in accordo con le proprie organizzazioni, la rappresentanza
delle categorie negli organismi pubblici;
-
titolare delle organizzazioni comunali, zonali, circoscrizionali;
-
autorizza la costituzione di sedi comunali, di zona,
circoscrizionali, le quali sono direttamente dipendenti dalla
Organizzazione provinciale. Alla stessa Organizzazione provinciale è
devoluto il rilascio di tutte le autorizzazioni, per quanto concerne,
in particolare, l'assunzione di personale, l'assunzione di oneri di
qualsiasi importo da parte dei responsabili delle sedi in discorso,
la contrazione di fidi, l'acquisto di apparecchiature di qualsiasi
tipo e valore. Qualora i responsabili delle sedi comunali, zonali o
circoscrizionali procedano senza le prescritte autorizzazioni di cui
sopra, rispondono personalmente delle obbligazioni contratte.
-
promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività
degli associati e ai cittadini, anche attraverso apposite strutture
e/o promuovendo la costituzione di società, nonché di
specifici organismi aventi lo scopo di assistenza sociale e di
formazione professionale, di tutela previdenziale, assicurativa e
assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi finanziari, di
sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse attività
di impresa;
-
sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano
economico, tecnico e professionale nell’interesse delle categorie
rappresentate, promuovendo ed organizzando anche corsi di
aggiornamento e formazione professionale;
-può
partecipare a società costituite da soggetti pubblici o
privati;
-
costituisce la sede provinciale del Patronato ITACO in conformità
e nel rispetto delle disposizioni Ministeriali.
-
promuove ed organizza attività seminariali, di studio, di
informazione e convegnistiche su tematiche economiche e sociali;
-
svolge attività editoriale e di informazione.
-
esercita ogni altra funzione ad essa conferita da leggi e
regolamenti.
Art.
3
Sistema
elettorale
Le
elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti si
svolgono secondo i sistemi che seguono.
-
Per
l’elezione del Presidente Provinciale:
- viene,
in ogni caso, eletto dall’Assemblea in sede elettiva il candidato
che raccoglie il maggior numero di voti;
- il
voto è a scrutinio segreto;
- in
caso di candidato unico, il voto è palese.
Possono
partecipare all’elezione i candidati che siano stati proposti, nei
termini specificati dal Regolamento da:
- Confesercenti comunali in rappresentanza del 30% dei soci della
provincia; o da 6
Federazioni
di categoria provinciali in rappresentanza del 30% dei soci della
provincia; o dal 35% dei componenti dell’Assemblea Elettiva.
-
La
Presidenza Provinciale viene eletta dall’ Assemblea a maggioranza
semplice dei presenti, nel suo complesso e in modo unitario, ed è
composta in base ai principi del federalismo e della rappresentanza
delle categorie.
-
Il
Vice Presidente Vicario, e i Vice Presidenti della Confesercenti
Provinciale vengono eletti dalla Presidenza Provinciale, con voto
palese, a maggioranza semplice dei presenti, su proposta del
Presidente.
-
La
Giunta Provinciale:
-
viene proposta dal Presidente Provinciale e viene votata, nel suo
complesso e in modo unitario, con voto palese dalla Presidenza
Provinciale, a maggioranza semplice dei presenti.
Le
modalità di svolgimento delle operazioni elettorali sono
disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.
TITOLO
II
ASSOCIATI
Art.
4
Requisiti
di ammissione:
Possono
associarsi alla Confesercenti, tramite l’Organizzazione
provinciale, gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i
professionisti, i pensionati e altri soggetti, i quali si riconoscano
nelle finalità della Confederazione e ne accettino lo Statuto
e il Codice etico.
La
richiesta di associarsi alla Confesercenti è subordinata
all’accettazione da parte della Giunta Nazionale, nei termini e con
le modalità previsti dal regolamento di attuazione dello
Statuto nazionale.
In
ogni caso, la qualifica di associato e la relativa quota o contributo
associativi sono intrasmissibili.
Possono,
altresì, chiedere di aderire alla Confesercenti altre
organizzazioni di soggetti di cui all'art. l, le quali espressamente
dichiarino di approvare la linea programmatica dello Statuto della
Confesercenti Nazionale e della Confesercenti Provinciale.
L'ammissione
alla Confederazione comporta l'obbligo di osservare il presente
Statuto ed i relativi regolamenti, di adeguare il proprio Statuto a
quello della Confesercenti Nazionale, nonché di rispettare
tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi
della Confederazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima. Per le
modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel
regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale e del presente
Statuto.
Possono
altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi
finalità convergenti con la Confesercenti.
Gli
associati dell’organizzazione aderente, a seguito dell’ammissione
della stessa, divengono associati della Confesercenti Nazionale.
Art.
5
Tessera
annuale:
La
Confesercenti emette una tessera annuale per ogni associato.
Art.
6
Doveri
dell' Associato
L'Associato
deve:
-
partecipare
attivamente alla vita della Confederazione;
-
rispettare
le norme statutarie e il Codice etico;
-
operare
per la tutela ed il rafforzamento dell'immagine della
Confederazione;
-
versare
le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati
dagli organi statutari.
Art.
7
Perdita
della qualità di Associato:
La
qualità di Associato cessa:
-
per
dimissioni, purché ne sia stata data comunicazione scritta
almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
-
per
cessazione dell'attività;
-
per
espulsione;
-
per
incompatibilità;
-
per
morosità: in particolare, il mancato versamento delle quote
associative e dei contributi previsti per due anni consecutivi
comporta l'automatica espulsione del socio dall' organizzazione.
In
nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle
quote pagate.
Art.
8
Disposizioni
disciplinari
L'associato
che venga meno ai propri doveri verso la Confesercenti incorre,
secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:
-
biasimo
scritto;
-
sospensione
o destituzione dalla carica sindacale di cui è investito;
-
sospensione
da uno a sei mesi dalla qualità di socio;
-
espulsione
dalla Organizzazione.
Il
procedimento disciplinare, deve consentire il contraddittorio ed
assicurare la difesa dell'associato in ogni fase e stato del
procedimento medesimo.
A
tal fine, precise norme procedurali devono essere stabilite dal
regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità
con quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto
Nazionale.
Il
relativo provvedimento disciplinare viene adottato dalla Giunta della
Organizzazione cui appartiene l'associato.
Contro
il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia
Provinciale, e in seconda istanza al Collegio di Garanzia della
Confesercenti Nazionale.
In
attesa del giudizio disciplinare, l'organo direttivo competente può,
in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente
l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo
strettamente necessario per la definizione del procedimento
disciplinare.
TITOLO
III
ORGANIZZAZIONE
CONFEDERALE PROVINCIALE
Art.
9
Organi
e durata
Organi
della Confesercenti Provinciale sono:
- l'Assemblea
Provinciale;
- la
Presidenza Provinciale;
- la
Giunta Provinciale;
- il
Presidente Provinciale;
- il
Direttore Provinciale;
- il
Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- il
Collegio Provinciale di Garanzia.
Le
cariche di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) hanno la durata di quattro
anni.
L'Assemblea
Provinciale in sede elettiva deve essere svolta prima di quella
Nazionale e Regionale e, di norma, ogni quattro anni. Le modalità
di funzionamento delle Assemblee provinciali in sede elettiva saranno
previste nel regolamento di attuazione del presente Statuto, in
conformità con quanto previsto dal Regolamento di attuazione
dello Statuto Nazionale.
Art.
10
Assemblea
Provinciale
L'Assemblea
Provinciale è il massimo organo di indirizzo politico della
Confesercenti a livello provinciale.
È
costituita dal Presidente e dai Vice Presidenti Provinciali, dal
Direttore e dal Vice Direttore Provinciali, dai rappresentanti degli
associati operanti nel territorio provinciale designati, in
proporzione alla consistenza associativa attiva, con le modalità
stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto provinciale.
Fanno,
inoltre, parte dell'Assemblea: i Presidenti e i Coordinatori delle
Federazioni provinciali di categoria; gli Amministratori degli enti e
delle società del sistema; i Presidenti e i Coordinatori
Provinciali delle Organizzazioni settoriali o tematiche e altri
rappresentanti delle stesse.
Il
membro dell'Assemblea che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di
provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è
stato eletto membro dell'Assemblea Provinciale, decade
automaticamente da tale carica.
L'Assemblea
Provinciale sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su
indicazione dell'organizzazione di appartenenza. L'Assemblea
Provinciale può altresì cooptare nuovi membri al di là
dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove
organizzazioni alla Confesercenti Provinciale, al fine di garantire
alle stesse una adeguata rappresentanza.
In
ogni caso l'Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella
misura del 70%, da operatori.
L'Assemblea
Provinciale:
-
fissa
le direttive per l'attuazione della politica sindacale a livello
provinciale;
-
approva
e modifica lo Statuto e il Codice etico;
-
valuta
l’attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni;
-
valuta
e controlla l'operato degli organi;
-
decide
su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente
Provinciale.
L'Assemblea
Provinciale si riunisce almeno una volta l'anno.
L'Assemblea
Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale ed opera
secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione
del presente Statuto, in conformità con quanto previsto dal
Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.
Le
decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne
per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà
necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al
voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni
caso l’Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta
almeno un quarto dei componenti. Laddove entro 15 giorni dalla
richiesta il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà
effettuata dal Presidente Provinciale del Collegio di Garanzia.
Le
delibere Assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea
debitamente vidimato a norma di legge.
Art.
11
Assemblea
in sede elettiva
Alla
scadenza di ogni quadriennio, l'Assemblea Provinciale è
costituita nella sua prima riunione in Assemblea elettiva. La
regolare costituzione dell'Assemblea Provinciale in sede elettiva
implica che ogni organizzazione sia rappresentata nel suo seno in
misura proporzionale al numero dei propri iscritti, al momento della
convocazione dell'Organo stesso.
L'Assemblea
Provinciale in sede elettiva:
-
elegge
il Presidente Provinciale;
-
elegge
la Presidenza, che deve essere composta dai massimi responsabili
provinciali, dai rappresentanti delle Organizzazioni territoriali e
delle Federazioni Provinciali di categoria, nonché dai
responsabili dei principali settori di lavoro dell’Organizzazione
Provinciale, oltre che dal Direttore e dagli eventuali Vice
Direttori;
-
esamina
l’attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
-
elegge
il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, e il Collegio
Provinciale di Garanzia;
-
delibera
lo scioglimento della Confesercenti Provinciale con la maggioranza
dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea.
Art.
12
Presidenza
Provinciale
La
Presidenza Provinciale è il massimo organo di direzione
politico sindacale a livello provinciale e attua le linee
politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli
indirizzi indicati dall'Assemblea Provinciale.
La
Presidenza è convocata dal Presidente, con le modalità
indicate nel Regolamento.
Nell'ipotesi
in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione della
Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla
richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal
Presidente Provinciale del Collegio di Garanzia.
La
Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei
presenti.
La
Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi
membri, da operatori.
Il
membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell’organizzazione
di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è
stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale
carica.
Le
delibere della Presidenza Provinciale dovranno risultare da apposito
verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza Provinciale
debitamente vidimato.
Art.
13
Funzioni
della Presidenza
La
Presidenza Provinciale:
-
elegge,
nel suo seno, il vice Presidente Vicario e gli altri vice
Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;
-
elegge,
su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta. Il
Presidente in tale indicazione terrà conto di una adeguata
presenza dei Responsabili delle organizzazioni territoriali e delle
federazioni di categoria;
-
su
proposta del Presidente, nomina e revoca, con voto palese a
maggioranza semplice dei presenti, il Direttore Provinciale ed
eventuali Vice Direttori Provinciali, che fanno parte della Giunta;
-
approva
il regolamento di attuazione dello Statuto provinciale e le relative
modifiche;
-
delibera,
con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto,
l’accorpamento con altre Organizzazioni Provinciali, al fine della
costituzione di una Confesercenti di Area;
-
approva
il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
-
delibera
sulle questioni patrimoniali eccedenti l’ordinaria
amministrazione, quali l’acquisto e la vendita di immobili,
locazioni ultranovennali e la costituzione e la partecipazione a
società; può delegare parte di tali poteri alla
Giunta;
-
controlla
l’attuazione, da parte degli organi statutari provinciali, delle
decisioni assunte;
-
può
revocare il Presidente Provinciale, con il voto favorevole dei tre
quarti dei suoi membri effettivi, secondo le modalità
previste dal Regolamento di attuazione dello statuto provinciale;
Art.
14
Giunta
Provinciale
La
Giunta è l’organo di direzione gestionale e di coordinamento
della Confesercenti Provinciale.
E’
composta dal Presidente Provinciale, dal Direttore, dal Vice
Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, da eventuali Vice Direttori
e da altri membri.
La
Giunta è convocata dal Presidente Provinciale, con le modalità
indicate nel Regolamento.
La
Giunta decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei
presenti.
Le
delibere della Giunta Provinciale dovranno risultare da apposito
verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta Provinciale debitamente
vidimato.
Art.
15
Funzioni
della Giunta Provinciale
La
Giunta Provinciale:
-
approva
le deleghe da attribuire al Vice Presidente Vicario e agli altri
Vice Presidenti;
-
delibera
sullo stato giuridico ed economico dell'apparato Provinciale;
-
nomina
e revoca i rappresentanti della Confesercenti Provinciale negli enti
pubblici del territorio di competenza;
-
esprime
i nominativi degli amministratori, dei sindaci e degli altri
rappresentanti ai fini della nomina o revoca negli Enti e nelle
Società del sistema a livello provinciale;
-
riferisce
annualmente alla Giunta Regionale, nei termini e con le modalità
stabiliti dalla medesima, circa la sussistenza dei requisiti minimi
previsti per l’Organizzazione Provinciale dallo Statuto Nazionale
e determinati dal relativo Regolamento di attuazione;
-
attua
le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Provinciale;
-
indirizza
l'attività del sistema societario promosso
dall'Organizzazione Provinciale;
-
verifica
la legittimità e la conformità allo Statuto
Provinciale degli Statuti e delle modifiche statutarie delle
Federazioni provinciali di categoria;
-
controlla
la regolarità di gestione delle organizzazioni periferiche;
-
emette
i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
-
esercita
le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.
Art.
16
Presidente
Provinciale
Il
Presidente è il legale rappresentante della Confesercenti
Provinciale e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la
responsabilità politica dell’Associazione. Sottoscrive, in
nome e per conto dell’Associazione, ogni atto di natura negoziale o
contrattuale. Al Presidente è attribuito il compito di
convocare, presiedere e dirigere l’Assemblea Provinciale, la
Presidenza Provinciale e la Giunta Provinciale.
Il
Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi
inclusa la rappresentanza in giudizio, al Vice Presidente Vicario o
ad altro Vice Presidente o al Direttore Provinciale.
Il
Presidente può essere eletto fino a un massimo di due mandati
consecutivi.
Art.
17
Direttore
Provinciale
Il
Direttore della Confesercenti Provinciale viene nominato, su proposta
del Presidente Provinciale, dalla Presidenza Provinciale.
Il
Direttore collabora con il Presidente e i Vice Presidenti
nell’esecuzione delle attività. E’ responsabile del
funzionamento della struttura provinciale e sovrintende a tutta
l’attività della stessa. Sovrintende alla gestione
amministrativa e finanziaria e prepara il bilancio preventivo e
quello consuntivo. Definisce l’articolazione delle principali
funzioni all’interno della struttura provinciale. Decide sulla
costituzione, gestione e risoluzione dei rapporti di lavoro con i
dipendenti.
Qualora
vengano previsti uno o più Vice Direttori, questi vengono
nominati dalla Presidenza, su proposta congiunta del Presidente e del
Direttore.
Il
Vice Direttore coadiuva il Direttore nell’esecuzione delle attività
sulla base di specifiche deleghe conferite dal Direttore medesimo.
Art.
18
Collegio
Provinciale dei Revisori dei Conti
Il
Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 a 7 membri -
soci o non soci – effettivi più 3 membri supplenti, Almeno
un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli
iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
I
Revisori sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.
La
prima riunione successiva all’elezione dei componenti del Collegio
dei Revisori è convocata dal Presidente Provinciale il quale
fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione
del Presidente dello stesso Organo collegiale.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’adeguatezza
dell’assetto contabile adottato dalla Confesercenti provinciale e
sul suo concreto funzionamento.
I
Revisori possono, in ogni momento, procedere ad atti di ispezione e
controllo.
Art.
19
Collegio
Provinciale di Garanzia
Il
Collegio di Garanzia è composto da un minimo di 5 a un massimo
di 7 componenti - soci o non soci - ed è eletto dalla
Assemblea Provinciale in sede elettiva.
I
componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino alla fine
della Assemblea Provinciale in sede elettiva successiva a quella che
li ha eletti, e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il
Presidente.
La
prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio di
Garanzia è convocata dal Presidente Provinciale, il quale
fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione
del Presidente dello stesso Organo Collegiale.
Il
Collegio è competente sui ricorsi avverso i provvedimenti
disciplinari emessi dalla Giunta provinciale nei confronti degli
associati e decide su tutte le controversie che possono, comunque,
insorgere tra le diverse istanze della Confederazione a livello
provinciale in ordine alla corretta interpretazione dello Statuto.
Art.
20
Confesercenti
Mandamentali
Le
Confesercenti Mandamentali esistenti hanno un proprio Statuto che ne
determina anche l'organizzazione e svolgono funzioni analoghe a
quelle delle Confesercenti Provinciali.
Le
Confesercenti Mandamentali costituiscono la sede ITACO nel rispetto
delle disposizioni Ministeriali.
Art.
21
Organizzazioni
minori non autorizzate
Situazioni
preesistenti di autonomia amministrativa delle organizzazioni
comunali, circoscrizionali e di zona, in mancanza di autorizzazione
della Presidenza Provinciale d’intesa con la Presidenza Regionale,
si intendono venute meno, con conseguente perdita del diritto ad
utilizzare nome e logo della Confesercenti da parte delle
organizzazioni medesime.
Nessuna
responsabilità penale, civile e amministrativa può fare
carico agli organi statutari nazionali, regionali e provinciali per
le obbligazioni di qualsiasi genere precedentemente assunte dalle
predette organizzazioni comunali, circoscrizionali e di zona, la cui
autonomia amministrativa non sia stata precedentemente autorizzata
per iscritto.
Art.
22
Indirizzo
economico e societario
La
Confesercenti Provinciale adeguerà le proprie scelte
fondamentali in materia economica e societaria alle politiche che
verranno individuate a livello nazionale e regionale.
TITOLO
IV
ORGANIZZAZIONE
PROVINCIALE DI CATEGORIA
Art.
23
Organizzazione
e compiti
Gli
associati alla Confesercenti si organizzano sindacalmente per
categorie.
Le
Federazioni Provinciali di categoria sono organizzazioni con ampi
poteri di iniziativa sindacale, tali comunque da non contrastare la
linea generale della Confesercenti alla formazione della quale
concorrono. Hanno il compito di elaborare la linea politico-sindacale
della categoria e di promuovere tutte le iniziative opportune per la
tutela degli interessi degli operatori rappresentati.
Le
Federazioni Provinciali di categoria:
-
si
organizzano, per macroaree, nell’ambito dei diversi settori
individuati dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale;
-
stipulano
i contratti provinciali di lavoro e gli altri accordi di categoria
congiuntamente alla Confesercenti Provinciale;
-
eleggono
i rispettivi presidenti provinciali coinvolgendo l'Organizzazione
confederale provinciale;
-
effettuano
le loro Assemblee elettive di norma ogni quattro anni, secondo le
modalità previste dal Regolamento di attuazione.
Ciascuna
Federazione di categoria è dotata di un proprio Statuto, i cui
principi e norme non possono contrastare con quelli del presente
Statuto.
Le
Federazioni Provinciali di categoria hanno esclusivamente la
rappresentanza politica e sindacale e non godono di autonomia
amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.
L'assunzione
di obbligazioni ed oneri di qualsiasi importo e natura da parte delle
stesse necessita dell’autorizzazione del Direttore Provinciale. In
mancanza di detta autorizzazione, delle obbligazioni contratte
risponde chi ha agito in nome e per conto della Federazione di
categoria.
Art.
24
Organi
e statuti
Organi
di ciascuna Federazione di categoria sono:
-
l'Assemblea;
-
la
Presidenza;
-
la
Giunta;
-
il
Presidente;
-
il
Collegio di Garanzia.
TITOLO
V
ORGANIZZAZIONI
SETTORIALI O TEMATICHE
Art.
25
Le
organizzazioni settoriali o tematiche si danno autonomamente un
proprio regolamento interno le cui norme non possono essere in
contrasto con il presente Statuto e con il suo regolamento di
attuazione.
Analogamente,
su delibera della Presidenza, possono costituirsi altre
organizzazioni su particolari tematiche o per particolari settori
associativi.
TITOLO
VI
CARICHE
ED INCOMPATIBILITA’
Art.
26
Principi
e Regole
I
titolari delle cariche si impegnano al rispetto del Codice Etico.
I
componenti di organi collegiali previsti dal presente Statuto a
qualsiasi livello, assenti senza giustificato motivo per tre sedute
consecutive dall'organo collegiale cui appartengono, sono dichiarati
decaduti dalla Presidenza.
Art.
27
Incompatibilità
Le
cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente,
Direttore e Vice Direttore della Confesercenti Provinciale, nonché
di Presidente, Vice Presidente e Coordinatore delle Federazioni di
categoria sono incompatibili con l’assunzione di incarichi di
carattere politico e di funzioni di governo o amministrative nelle
istituzioni a livello centrale o locale, nonché di incarichi
esecutivi nei partiti politici.
L’assunzione
di detti incarichi e funzioni comporta la decadenza dalle cariche
ricoperte.
L’eventuale
candidatura a competizione elettorale comporta, per tutta la durata
della campagna elettorale, la sospensione, su indicazione della
Giunta, dalle cariche ricoperte.
L'iscrizione
alla Confesercenti è incompatibile con quella ad associazioni
il cui comportamento sia in contrasto con le regole ed i fini della
Confesercenti.
Il
Collegio di Garanzia vigila sul rispetto di tale disciplina.
Art.
28
Presidenza
onoraria
La
Presidenza Provinciale, su proposta del Presidente, può
deliberare il conferimento della Presidenza onoraria
dell’Organizzazione a coloro che hanno acquisito meriti particolari
e che per almeno sei anni hanno ricoperto la carica di Presidente o
di Vice Presidente dell'Organizzazione.
Il
Presidente onorario ha diritto di partecipazione ai lavori della
Presidenza provinciale.
TITOLO
VII
PATRIMONIO
Art.
29
Quote
La
Confesercenti Provinciale è tenuta a versare ai competenti
organi nazionali e regionali della Confederazione la quota o
contributo associativo annuale per ogni iscritto.
Tale
versamento è comunque sempre dovuto, essendo onere della
Confesercenti provinciale recuperare le eventuali morosità dei
propri iscritti.
L'entità
del contributo o quota associativa spettante alla Confederazione
Nazionale è determinata annualmente dalla Presidenza
nazionale, anche in relazione ad altri eventuali contributi riscossi
a seguito di convenzioni stipulate con istituti di diritto pubblico o
privato di cui la medesima Presidenza Nazionale decide, autonomamente
e discrezionalmente, la ripartizione fra Confesercenti Nazionale,
Regionali e singole Confesercenti Provinciali.
Entro
il 30 aprile di ciascun anno la Confesercenti Provinciale deve
inviare alla Confesercenti Nazionale e Regionale un rendiconto
generale del tesseramento effettuato nell'esercizio finanziario
precedente.
In
caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo,
la Giunta Nazionale, salvo ogni altro provvedimento, nomina un
commissario "ad acta", il quale provvede agli atti
necessari per la raccolta delle quote e dei contributi associativi,
alla loro ripartizione ed al rendiconto. Per l'assolvimento di tali
incombenze, il Commissario "ad acta" assume di diritto la
qualità di procuratore speciale della Confesercenti
provinciale .
Art.
30
Verifiche
di bilancio
Entro
il 30 giugno di ciascun anno, la Confesercenti Provinciale deve
inviare alle Confesercenti Regionali e Nazionale copia del proprio
bilancio consuntivo di fine esercizio, secondo uno schema predisposto
dalla Giunta Nazionale.
Deve
altresì trasmettere entro il 30 marzo di ciascun anno alla
Confesercenti Nazionale e Regionale copia del proprio bilancio
preventivo, sempre secondo lo schema predisposto dalla Giunta
Nazionale.
In
caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo la
Giunta Nazionale, salvo ogni altro provvedimento, può
nominare un commissario “ad acta” il quale provvede alla
redazione del bilancio.
La
Giunta Nazionale può incaricare il Collegio dei Revisori dei
Conti provinciale di svolgere accertamenti e controlli e riferire
direttamente sull'esito degli stessi. Il Collegio dei Revisori dei
Conti ed ogni singolo Revisore, qualora accertino gravi irregolarità
di gestione nell’ambito della organizzazione della Confesercenti
Provinciale, hanno l'obbligo di immediato referto scritto delle
irregolarità riscontrate al Presidente della Confesercenti
Nazionale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la
responsabilità personale dei singoli Revisori inadempienti.
Art.
31
Autonomia
patrimoniale
La
Confesercenti Provinciale ha autonomia giuridica, amministrativa,
contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.
La
Confesercenti Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte a
qualunque titolo dalla Confesercenti provinciale, mandamentale e
comunale, neanche in relazione all'attività di controllo
esercitata in base al comma che segue.
La
Confesercenti Provinciale può essere sottoposta al controllo
amministrativo e contabile degli organi della Confesercenti
nazionale.
Art.
32
Fondo
comune
Il
fondo comune della Confesercenti Provinciale è costituito:
-
dalla
contribuzione dei soci;
-
dagli
investimenti mobiliari ed immobiliari;
-
dalle
erogazioni e dai lasciti a favore della Confesercenti e dalle
eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
-
dagli
avanzi di gestione.
Tale
fondo comune è del tutto autonomo e distinto rispetto a
quello della Confesercenti Nazionale e di ogni altra Organizzazione
territoriale.
Durante
la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, quote del Fondo comune.
In
caso di scioglimento dell’Associazione, il relativo patrimonio
verrà devoluto ad altri organismi che non abbiano finalità
lucrative e che perseguano scopi compatibili con quelli
dell’Associazione, ovvero a fini di pubblica utilità,
individuati dall’Assemblea, e sentito l’organismo di controllo di
cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
salvo diversa destinazione imposta per legge.
TITOLO
VIII
CONTROLLO
Art.
33
Osservatori
Qualora
nell’attività e/o nella gestione della Confesercenti
Provinciale , si determinino gravi problemi di natura organizzativa,
amministrativa o funzionale, la Giunta della Confesercenti Nazionale
può procedere all’invio di uno o più osservatori,
incaricati di riferire in merito alla situazione in cui versa
l’organizzazione. Gli osservatori hanno pieni poteri di accedere a
tutta la documentazione contabile, fiscale, ed amministrativa in
genere, al fine di determinare la natura e l’entità dei
problemi che affliggono la struttura territoriale. Gli osservatori
predispongono una relazione per la Giunta Nazionale, che decide i
provvedimenti da adottare.
Art.
34
Commissariamento
Per
gravi irregolarità amministrative, di gestione e/o di
funzionamento, la Presidenza Nazionale - o in via di urgenza la
Giunta Nazionale - può sciogliere o sospendere gli organi
statutari della Confesercenti Provinciale nonché delle
Federazioni provinciali di categoria, secondo le modalità
previste dallo Statuto Nazionale, affidando ad un Commissario le
attribuzioni degli organi sciolti o sospesi.
Resta
ferma l'imputabilità agli organi in carica all'atto del
Commissariamento di ogni responsabilità, anche se accertata in
data successiva alla nomina del Commissario.
Art.
35
Estromissione
Nei
casi che legittimerebbero il ricorso al commissariamento, nonché
nei casi di mancata sussistenza dei requisiti minimi prescritti dallo
Statuto Nazionale per l’Organizzazione Provinciale, qualora non sia
stato possibile, entro il termine appositamente prefissato dalla
Presidenza Nazionale, il raggiungimento della sussistenza dei
suddetti requisiti, né, in alternativa, l’accorpamento con
altra Organizzazione Provinciale, la Presidenza della Confesercenti
Nazionale - o in via d’urgenza la Giunta Nazionale - può
deliberare l’estromissione dell’Organizzazione Provinciale o
delle Federazioni provinciali di categoria dalla Confederazione,
secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal relativo
Regolamento di attuazione.
Il
provvedimento di estromissione determina il venir meno di qualsiasi
legame tra l’associazione estromessa e la Confesercenti.
L’associazione
estromessa perde il diritto all’utilizzo della denominazione
“Confesercenti” e del relativo logo, nonché perde il
diritto all’utilizzo di qualsiasi denominazione di enti o strutture
comunque appartenenti al sistema Confesercenti. La Confesercenti ha
il diritto di attribuire tali nomi ed i relativi loghi ad altra
associazione operante nello stesso territorio o che tuteli la
medesima categoria.
Avverso
il provvedimento di estromissione può essere proposto ricorso,
entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
stesso, alla Presidenza Nazionale. Avverso la decisione della
Presidenza Nazionale può essere proposto ricorso, in seconda
istanza, al Collegio di Nazionale di Garanzia, entro 15 giorni dalla
comunicazione della stessa decisione. Resta ferma l'imputabilità
agli organi in carica all'atto dell’estromissione di ogni
responsabilità anche se accertata in data successiva.
Art.
36
Trasparenza
Gli
organi della Confesercenti Provinciale eserciteranno la facoltà
di accesso alla documentazione del Centro Confederale secondo le
modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto
nazionale.
Art.
37
Tutela
del nome e del logo
Il
nome ed il logo Confesercenti sono di esclusiva proprietà
della Confesercenti Nazionale e possono essere utilizzati
dall’Organizzazione Provinciale e dalle Federazioni provinciali di
categoria esclusivamente fino a quando tali Organizzazioni facciano
parte della Confederazione.
Nel
caso in cui questi vengano utilizzati da organizzazioni estranee, la
Confesercenti Nazionale o le Confesercenti Regionali territorialmente
competenti intraprenderanno le necessarie azioni di tutela.
Art.
38
Adeguamento
degli Statuti
Il
presente Statuto dovrà essere trasmesso alla Presidenza
Nazionale della Confesercenti, che ne verificherà la coerenza
con lo Statuto Nazionale.
l
presente Statuto dovrà essere tempo per tempo adeguato alle
modifiche che verranno introdotte a livello nazionale.
Per
quanto in questa sede non espressamente disciplinato, trovano
applicazione le norme dello Statuto Nazionale, da intendere qui
integralmente recepite, in quanto compatibili.
TITOLO
IX
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
39
Norma
Transitoria e di garanzia
Il
Segretario/il Direttore, eletto dalla Giunta/Presidenza in
applicazione delle previgenti norme statutarie, assume/mantiene
l’incarico di Direttore.
Il
rapporto con i soggetti nominati alla carica di Direttore o Vice
Direttore viene autonomamente disciplinato dalla Confesercenti
Provinciale con riguardo alle proprie peculiarità
organizzative e secondo quanto stabilito dal Regolamento di
attuazione dello Statuto Nazionale.
Art.
40
Regolamento
di attuazione
Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sarà
emanato un regolamento di attuazione, la cui approvazione è
demandata alla Presidenza Provinciale. Il Regolamento Provinciale
dovrà essere coerente con le previsioni contenute nel
Regolamento Nazionale tempo per tempo vigente.
Art.
41
Entrata
in vigore
Le
norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore al momento
della loro approvazione.
È
abrogato il precedente Statuto della Confesercenti Provinciale.
Il
presente Statuto verrà depositato dal Presidente della
Confesercenti Provinciale nelle forme di legge, presso il Notaio Dr.
Giuseppe Ponzi.
COMPOSIZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA
A seguito dell'Assemblea elettiva del 25 marzo 2009, la Presidenza della Confesercenti Padovana risulta così composta:
1 BALIELLO Ennio Presidente Coop. Garanzia
2 BALIELO Simone Responsabile servizi
3 BELLANTI Giancarlo Presidente Assosicurezza
4 BENVEGNU’ Luigi Presidente CIO
5 BERTAZZO Valter Presidente FAIB
6 BERTO Gianfranco Presidente Conselve
7 BOGGIAN Sergio Funzionario ANVA
8 BRAGA Patrizia Presidente FIEPeT
9 BRENDOLIN Aldo Presidente FIPAC
10 BUSO Lino Presidente Onorario
11 CAPUZZO Fiorenzo Presidente FIESA
12 CHECCANIN Luciano Presidente Este
13 CINEFRA Mauro Funzionario FIESA – FIEPeT
14 CONTARIN Mara Vicepresidente sotto salone
15 CORRADIN Michela Funzionario alta padovana
16 FERRARA Andrea funzionario del piovese
17 FERRARI Michele Presidente ANAMA
18 FRANCESCON Maurizio Direttore
19 GEBBIA Pierangela Presidente FEDERAGIT
20 GHIRALDO Linda Presidente FISMO
21 GIACOMINI Gianantonio ANVA
22 GIROTTO Roberto Presidente Camposampiero
23 IMBRUNITO Greta Responsabile Amministrazione
24 PAJOLA Fabrizio Vicepresidente Solesino
25 PESSA Alberico Presidente Montagnana
26 PUATO Walter Presidente Piove di Sacco
27 ROMITO Antonio Intermediazione
28 ROSA Guido delegato padova uno
29 ROSINA Mario Funzionario FAIB
30 ROSSI Nicola Presidente
31 SCARCIOFFOLO Flavio Presidente Fiarc
32 SCHIAVO Carlo Assogrossisti
33 SERRAGLIO Marco Direttore CESCOT
34 STRINI Pino Presidente Solesino
35 TARANTELLO Fabio Presidente Abano
36 TUIS Enzo Presidente ANVA
37 VAROTTO Eugenio Responsabile del Personale
38 ZANNETTI Carlo Assoartisti
39 ZANIN Carlo Assohotel
40 CAGNOTTO MariaLuisa Referente Comune di Este
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